DANNO NON PATRIMONIALE
Il danno non patrimoniale è quel pregiudizio di non immediata valutazione economica. Si distinguono varie voci di danno.
DANNO BIOLOGICO
Il danno biologico è intesto come menomazione all’integrità psicofisica di una persona suscettibile di accertamento medico-legale. Esso si distingue in:
- danno biologico da invalidità temporanea, che corrisponde all’inabilità fisica sofferta in corso di guarigione, e può essere totale (ITT) o parziale (ITP) al 75%, al 50% o al 25% di riduzione delle capacità fisiche;
- danno biologico permanente, che corrisponde alla definitiva alterazione anatomo-funzionale, estetico-cicatriziale e/o di natura psichica residuata nell’organismo a guarigione compiuta.
L’invalidità temporanea è espressa in giorni, mentre quella permanente in punti percentuale. La liquidazione del danno avviene secondo un calcolo tabellare, tenuto conto dell’età del danneggiato.
Esempio di danno arrecato ad un individuo quarantenne:
Invalidità temporanea
- ITT: 98,00 euro un giorno / 35.770,00 euro 365 giorni
- ITP 75%: 73,50 euro un giorno / 26.800,50 euro 365 giorni
- ITP 50%: 47,50 euro un giorno / 17.700,00 euro 365 giorni
- ITP 25%: 24,50 euro un giorno / 8.900,50 euro 365 giorni
Invalidità permanente
- 100% di danno: 1.220.000,00 euro
- 50% di danno: 474.000,00 euro
- 1% di danno: 1.190,00 euro
La pretesa risarcitoria del danno biologico, al pari di quella concernente il danno morale ed esistenziale, è avanzata dal soggetto in vita, o dagli eredi nel caso in cui il danneggiato muoia prima di azionare il proprio diritto. In tale ultimo caso il danno concorre ad implementare il patrimonio comune degli eredi in quota pro parte.
DANNO MORALE
Il danno morale consiste nel turbamento, patema d’animo e sofferenze patite dal soggetto a causa di un fatto illecito altrui. È certamente risarcibile nell’ipotesi in cui ricorra un’ipotesi di reato (lesioni personali, omicidio). Si discute circa la possibilità di riconoscere il medesimo danno in assenza di reato, ma la recente giurisprudenza tende ad ammetterne in ogni caso il risarcimento.
Il danno è liquidato dal Giudice in via puramente equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. In ipotesi di concomitante danno biologico, si tende a liquidare il danno morale aumentando l’importo del danno biologico in misura dal 33% al 75%.
DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale consiste nella compromissione della vita socio-relazionale e lavorativa dell’individuo (non riuscire a fare qualcosa che prima si riusciva a fare, ad esempio l’utilizzo di un pannolone per l’incontinenza inibisce alla persona di allontanarsi per tempi prolungati da casa).
La recente giurisprudenza tende ad escludere la risarcibilità del danno esistenziale in ipotesi di coesistente danno biologico, che contiene in sé la conculcazione degli interessi posti a fondamento del danno esistenziale. Il danno è liquidato dal Giudice in via puramente equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
DANNO BIOLOGICO TERMINALE
Il danno biologico terminale copre l’inabilità fisica sofferta dal de cuius per il tempo che l’ha condotto alla morte. Si tratta, in particolare, di un danno che viene trasmesso agli eredi, implementando il loro patrimonio comune in quota pro parte.
Ai fini del risarcimento, è necessario che la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima – per convenzione legale – dell’invalidità temporanea.
Non può comunque escludersi l’apprezzabilità del danno in esame per periodi di tempo inferiori, purché pari ad almeno otto ore. In tale ultimo caso l’unità di misura di un giorno verrà ridotta proporzionalmente.
Il limite massimo per l’attribuzione del danno è quello di 100 giorni; se il periodo di tempo intercorso tra il ferimento e la morte esorbita questa soglia, si applicano i parametri dell’invalidità temporanea.
Esempio di danno arrecato ad un individuo quarantenne:
- 60 giorni tra ferimento e morte: 92.000,00 euro
- 30 giorni tra ferimento e morte: 75.000,00 euro
- 24 ore tra ferimento e morte: 24.000,00 euro
- 12 ore tra ferimento e morte: 12.000,00 euro
DANNO MORALE TERMINALE
Il danno morale terminale, anche detto danno catastrofale, è il pregiudizio patito dal del de cuius che sia rimasto vigile, lucido e cosciente durante il progressivo peggioramento delle condizioni di salute, vivendo una situazione di lucida agonia in consapevole attesa della morte. Il danno viene trasmesso agli eredi, implementando il loro patrimonio comune in quota pro parte.
È richiesto il decorso di un lasso di tempo apprezzabile in cui il soggetto abbia avuto manifesta coscienza della propria morte imminente, ma in tal caso è sufficiente anche un’ora, o frazione di essa.
La liquidazione avviene in via puramente equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
DANNO DA COMPROMISSIONE DEL RAPPORTO PARENTALE
Il danno da compromissione del rapporto parentale, anche detto danno da uccisione o da perdita di congiunto, è la principale voce di danno in caso di morte di un familiare, mirando a ristorare la sofferenza interiore ed il cambiamento delle abitudini di vita degli eredi a seguito del lutto, e spetta a ciascuno di essi per l’intero.
Per familiare deve intendersi non solo un soggetto legato da uno stretto vincolo di parentela (madre, padre, moglie, figlio, nonno, nipote ecc.), ma qualsiasi persona che abbia intrattenuto con il de cuius una relazione di convivenza, e non necessariamente di coabitazione, quale un amico stretto o la fidanzata.
Il danno è liquidato su base tabellare. Esempio:
- a favore del genitore per morte del figlio: da 165.000,00 euro a 330.000,00 euro
- a favore del figlio per morte del genitore: da 165.000,00 euro a 330.000,00 euro
- a favore del coniuge per morte del coniuge: da 165.000,00 euro a 330.000,00 euro
- a favore del fratello per morte del fratello: da 24.000,00 euro a 144.000,00 euro
- a favore del nonno per morte del nipote: da 24.000,00 euro a 144.000,00 euro
Il danno da compromissione del rapporto parentale può essere riconosciuto anche in caso di invalidità importante che abbia attinto un familiare, incidendo sul rapporto interpersonale alla stregua della morte: si pensi al figlio rimasto tetraplegico oppure cieco. Allo stesso modo, il danno da uccisione è riconosciuto in favore dei genitori per la perdita del feto, e cioè del prodotto del concepimento che non sia nato o sia nato morto.
In tali ultimi casi il danno è liquidato in via equitativa, facendo riferimento alle tabelle per il danno da morte.
DANNO DA PERDITA DI CHANCES DI SOPRAVVIVENZA
Quando non sia provato il nesso di causalità tra il comportamento illecito e la morte, può comunque riconoscersi il danno da perdita di chances di sopravvivenza, purché si accerti che il de cuius abbia avuto una possibilità di salvezza non inferiore al 20%.
Il danno viene trasmesso agli eredi, implementando il loro patrimonio comune in quota pro parte. È liquidato dal Giudice in via equitativa, riducendo in quota proporzionale le tabelle per il danno da morte.
DANNO DA NASCITA INDESIDERATA
In caso di diagnosi errata circa la mancanza di malformazioni nel feto o la ricorrenza stessa dello stato di gravidanza, con conseguente impossibilità di interromperla, è riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto al risarcimento del danno da nascita indesiderata.
Il pregiudizio ha risvolti sia patrimoniali, in relazione alle spese sostenute e da sostenersi per il mantenimento del figlio, sia anche non patrimoniali, in relazione alla sofferenza morale dei genitori. In tale ultima ipotesi, il danno è liquidato in via puramente equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
DANNO PATRIMONIALE
Rientrano in questa categoria quei pregiudizi di immediata evidenza patrimoniale:
- perdita economica (danno emergente);
- mancato guadagno (lucro cessante).
La pretesa risarcitoria del danno è avanzata dal soggetto in vita, o dagli eredi nel caso in cui il danneggiato muoia prima di azionare il proprio diritto. In tale ultimo caso il danno concorre ad implementare il patrimonio comune degli eredi in quota pro parte.
DANNO DA PERDITA ECONOMICA
La perdita economica si verifica quando si è in presenza di una diminuzione patrimoniale, quale può essere rappresentata dalle spese mediche sostenute per porre rimedio ad un intervento errato.
Esempio:
Durante un intervento di trapianto renale l’organo è stato mal posizionato, pertanto è necessario sottoporsi ad un intervento riparatore costato euro 35.000,00. La persona avrà diritto al ristoro di quell’esborso.
DANNO DA MANCATO GUADAGNO
Il mancato guadagno si caratterizza per la perdita di un emolumento.
Esempio:
A causa del sinistro la persona non ha lavorato per due mesi, perdendo parte del proprio stipendio per euro 2.000,00, già decurtata la somma indennizzata a titolo di malattia. La persona avrà diritto al ristoro dell’importo perduto.
INCAPACITÀ LAVORATIVA
Nell’ambito del danno patrimoniale da lucro cessante può individuarsi una speciale categoria di danno definito da incapacità lavorativa, corrispondente alla mancata o ridotta possibilità di produrre reddito.
In particolare, la lesione della capacità lavorativa generica consiste nella idoneità o ridotta possibilità di svolgere un qualsiasi lavoro confacente alle proprie attitudini. La lesione della capacità lavorativa specifica si sostanzia nell’inidoneità o ridotta possibilità del soggetto di continuare l’attività lavorativa che svolgeva prima del sinistro.
Una certa giurisprudenza ritiene che il danno da lesione della capacità lavorativa generica sia da ricomprendersi nel danno biologico, negandone la risarcibilità. Altro e più condivisibile orientamento riconosce al danno in questione autonoma rilevanza, con conseguente liquidazione in via puramente equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Per altro verso, la lesione della capacità lavorativa specifica è liquidata stabilendo la quota di reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell’invalidità causata dall’illecito.
È pacificamente ricompreso nel danno biologico il pregiudizio da “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore fatica e difficoltà di lavoro.
Hai bisogno di maggiori chiarimenti? CONTATTACI