La responsabilità professionale medica attiene ai casi in cui il sanitario, la struttura sanitaria o entrambi si rendano colpevoli di un danno diretto alla salute del paziente, ovvero di un danno riflesso per i suoi familiari, quale la perdita di un congiunto.
Dell’illecito così cagionato dal medico ne risponde direttamente la struttura in cui il sanitario ha prestato la propria opera professionale. Se il danno è attribuibile all’inefficienza organizzativa della struttura stessa, quest’ultima sarà chiamata a rispondere dell’illecito per fatto proprio. In entrambi i casi, a garantire il sinistro è la società di assicurazione o il fondo appositamente istituito dall’ente ospedaliero che versi in regime di autoassicurazione.
Il medico libero professionista, invece, risponde dell’illecito necessariamente in proprio, e in tal caso il sinistro è garantito dalla società di assicurazione che sia obbligata a coprire i danni cagionati dal sanitario.
In punto di prova, il paziente danneggiato, o chi per esso in caso di morte, è tenuto a dimostrare l’esistenza del danno ed il nesso di causalità tra il danno stesso ed il comportamento che si reputa negligente, imprudente o imperito. La struttura o il medico libero professionista saranno ritenuti responsabili, salvo che provino di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno.
Il ragionamento sin qui addotto è estendibile alle altre figure professionali assimilabili a quella del medico, quale l’odontoiatra, l’odontotecnico, l’infermiere, il tecnico di radiologia o di laboratorio, che secondo la definizione normativa sono tutti considerati “sanitari”.
La prescrizione ha durata decennale dall’evento di danno.
La praticità della descrizione non deve tuttavia trarre in inganno. Non è, infatti, semplice sostenere in giudizio la responsabilità del medico, perciò occorre affidarsi a professionisti seri e preparati, munendosi preventivamente di un parere tecnico medico-legale favorevole.
A tal proposito, lo Studio Associati Maior offre assistenza legale e medico-legale congiunta.
In particolare, il nostro medico legale, dopo aver analizzato il caso ed espresso parere favorevole all’azione, redigerà una consulenza tecnica con l’ausilio di uno specialista nella branca medica di riferimento. A questo punto, gli avvocati dello studio potranno denunciare il sinistro alla controparte, prendendo contatti con la società di assicurazione al fine di transigere la controversia.
Decorso infruttuosamente il termine massimo di un mese, verrà proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Tale ultima procedura consente di chiedere al Giudice competente la nomina di un consulente tecnico super partes che in contraddittorio accerti la responsabilità e quantifichi l’ammontare del danno. All’esito del procedimento, della durata di sei mesi, controparte, e per essa la società di assicurazione, è tenuta a formulare un’offerta risarcitoria, ovvero ad esplicitare i motivi per cui ritiene di non formularla.
Se la controversia non è transatta in sede di accertamento tecnico, si procederà con il giudizio, ove resterà da quantificare il danno in termini economici.
Non sempre, però, può farsi ricorso alla procedura appena illustrata. Esistono casi in cui, a causa di documentazione sanitaria mancante, prima di affidare al consulente tecnico del Giudice la verifica delle responsabilità, è necessario provare per testimoni che il paziente abbia fatto davvero ingresso presso una determinata struttura, o che sia stato effettivamente affidato alle cure di un libero professionista.
In queste ipotesi occorrerà esperire il tentativo obbligatorio di mediazione davanti ad un organismo di mediazione istituito dalla legge, per poi procedere con il giudizio ordinario in difetto di una valida offerta transattiva.
I tempi per ottenere il risarcimento variano a seconda della procedura che si instaura: brevi con il ricorso per accertamento tecnico preventivo, relativamente più lunghi con il giudizio ordinario.
Lo studio vanta un’ottima media di controversie transatte in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico. Altrettanto soddisfacente è la media degli affari chiusi con sentenza favorevole già in primo grado di giudizio.
È comunque assicurata l’assistenza in ogni fase e grado (compreso appello e ricorso per Cassazione).
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